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AZIENDA AGRI TURISTICO VENATORIA NU24

PIRASTREDDU-GULUNIE

IL REGOLAMENTO
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OFFERTA

Cessione quota

venatoria annuale per selvaggina naturale stanziale e quella di passo

max 21 Q.

Vedi regolamento aziendale

Cessione quota per selvaggina naturale e di passo max 21 Q.

Quota per cacciatore per la caccia al cinghiale per tutto il periodo stabilito dal calendario venatorio regionale € 10,00 a cacciatore si informa che detta attività si svolgerà a gruppo unico al interno dei 420 ettari con un minimo di 10 partecipanti

Il rapporto territorio cacciatore non dovrà superare i massimali previsti per legge

REGOLAMENTO

PIANO DI GESTIONE AZIENDALE SUL PRELIEVO VENATORIO

Art.1 Nell'ambito dell'azienda agrituristico venatoria. A.A.T.V. Gulunie- Pirastreddu sarà consentita esclusivamente l'attività' venatoria controllata e a pagamento ai sensi e con le modalità previste dal presente regolamento aziendale (Art.36, comma 1 della L. R. N° 23 del 1998).

La gestione e il prelievo venatorio si basa su un piano di gestione che consta di un regolamento aziendale, che dovrà essere obbligatoriamente rispettato, per cui anno per anno sarà adeguato e dovrà essere pubblicizzato e esposto in azienda prima di ogni inizio di attività annuale e pubblicato on-line nel sito web appositamente costruito per l’azienda.

Art.2 Durante l’ esercizio venatorio nell’ ambito della A.A.T.V. (escluso il territorio interessato dalla ZAC PB è consentito a tutti i cacciatori ospiti, anche non muniti di Tesserino Regionale RAS a partire  dal 1 luglio al 1 aprile   successivo, tutti i giorni, sia feriali che festivi , il prelievo senza limitazione di numero, di esemplari di fauna selvatica esclusivamente allevata ed immessa appartenenti soltanto alle seguenti specie (art. 36 L.R. n° 23 del 1998).

Il prelievo nell’aziendale dell’AATV Pirestreddu - Gulunie sarà per il primo periodo,  improntata sull’acquisto della selvaggina allevata che avrà una provenienza extra aziendale.
Mammiferi
Lepre sarda (Lepus capensis)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Cinghiale (Sus scrofa)
Le modalità di ingresso e abbattimento con accompagnatore saranno regolamentate cosi di seguito
Uccelli
Stanziali
elencate:
Pernice sarda (Alectoris barbara)
- quote annuali con un max di capi da abbattere, con successiva integrazione, (selvaggina lanciata)
Quaglia (Coturnix coturnix )
Germano reale (Anas plathyrhyncos )
qualora siano superati tali limiti saranno applicati  le norme dell’ art. 15 del sotto elencato Regolamento.

Art.3 Durante l’ esercizio venatorio nell’ ambito della A.A.T.V. è consentito esclusivamente ai cacciatori ospiti e affiliati muniti di regolare Autorizzazione all’ esercizio dell’ attività venatoria in Sardegna , nei giorni, nei tempi e con le modalità (numero dei capi) previste annualmente dal calendario venatorio regionale Sardo , con il pagamento di una quota/tessera di ingresso e di accompagnamento, il prelievo di esemplari di fauna selvatica naturale ; appartenenti esclusivamente alle seguenti specie ( art. 36, LR. N. 23/98 ) ( senza il pagamento dei capi di selvaggine ancheper gli uccelli di passo). 

- abbonamento mensile con un numero limite di capi da abbattere.(selvaggina lanciata)
- a capo di selvaggina lanciata, (selvaggina lanciata)
- a ore e/o giornata e a  numero di capi abbattuti. (selvaggina lanciata)
- a giornata, tutto incluso con un minimo e massimo di abbattimento.(selvaggina lanciata)
Mammiferi
-I cacciatori muniti di regolare autorizzazione di porto di fucile per uso caccia, anche se non in
Volpe
Lepre sarda (Lepus capensis)
possesso dell’autorizzazione regionale, potranno cacciare le specie stanziali di “allevamento”,
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Cinghiale (Sus scrofa)
nonché le specie di passo “ immesse” dall’Azienda. (selvaggina lanciata)
Uccelli
- Per i punti su elencati riguardanti gli uccelli di passo, saranno organizzate giornate apposite con il corrispettivo emolumento solo per l’ingresso e per l’accompagnatore, ( senza titolarità di quota)   e non per la selvaggina naturale stanziale che in questo caso e’ selvatica.
Stanziali
Pernice sarda (Alectoris barbara)
Quaglia (Coturnix coturnix )
Germano reale (Anas plathyrhyncos )
Tutte le specie di uccelli migratori (di passo) dei quali è consentito il prelievo venatorio, come da elenco che è pubblicato annualmente nel Calendario venatorio della RAS.
- L’attività venatoria all’interno dell’Azienda A.A.T.V. Pirastreddu- Gulunie si potrà esercitare tutti i giorni sia feriali che festivi a partire dalla dal 1 luglio al 1 aprile  dell’anno successivo. (selvaggina lanciata)

Si precisa che per gli abbattimenti degli uccelli di passo  e la selvaggina stanziale  non sarà applicato nessun emolumento in quanto selvaggina “naturale” attività come da calendario venatorio.

Art.4 E' vietato il prelievo venatorio delle specie di mammiferi e di uccelli non compresi nell'elenco dei precedenti articoli, oltre che di quelle comprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della Legge Reg. n° 23 del 1998.

- L’attività di addestramento ed allenamento cani, anche con abbattimento di fauna allevata (provenienza ex aziendale).

Art.5 E’ consentita l'attività di addestramento e allenamento cani anche con sparo nella ZAC PB , istituita all'interno dell'Azienda , tutti i giorni dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno , così come previsto dal comma 2, art. 36 della L.R. 23/98 e della direttiva dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente allegata alla deliberazione della D.R. n. 21/60 del16-07-2003, Previa comunicazione 

si potrà esercitare dal 1° luglio al 31 marzo dell’anno successivo così come
previsto dal comma 2, art.36 della L.R. 23/98.- Previa comunicazione(selvaggina lanciata)
- I cacciatori muniti di regolare autorizzazione di porto di fucile per uso caccia, anche se non in possesso dell’autorizzazione regionale, potranno cacciare le specie stanziali di “allevamento”, nonché le specie di passo “ immesse” dall’Azienda.

Art.6 L'attività venatoria all'interno dell'azienda è consentita con fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico con caricatore contenenti non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. Durante le battute di caccia al cinghiale, è fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori di indossare gli appositi gilet colorati ad alta visibilità.

- Per la selvaggina “stanziale”, “naturale” e anche quella di  passo e per la volpe, l’attività venatoria verrà esercitata secondo le modalità e le limitazioni previste dalla L.R. 23/1998 e dal calendario venatorio e solo da cacciatori muniti dell’autorizzazione regionale, senza il pagamento alcuno dei capi abbattuti ( art.

Art.7 I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art.8 Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art.9 Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite della licenza di porto di fucile per uso di caccia e dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della legge regionale N° 23 del 98.

36-37-45-48- L.R. 23/1998 ).  ( l’ingresso come da calendario venatorio alla selvaggina naturale stanziale selvatica ,è consentito ai possessori di quote e/o tessere oppure con la tessera giornaliera.

Art.10 Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la battuta alla volpe e al cinghiale.

-  vedi modifiche ART 36 della L.R.  23/98).

Art.11 Per esercitare attività venatoria all'interno dell'azienda il cacciatore deve avere i seguenti requisiti: 

- compiuto il diciottesimo anno di età;
- conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia ed essere munito della licenza di porto di fucile
per uso di caccia;
- aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 legge regionale N° 23
del 98 se vuole esercitare la caccia sulla selvaggina naturale di passo;
- avere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante
dall'uso delle armi o degli arnesi utili alla attività venatoria e di una polizza
assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria,
con i massimali   indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n.157 del 1992
e successive modifiche ed integrazioni.

Art.12 I cacciatori singoli o a gruppi non potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'azienda se non accompagnati da persone esperte dell'azienda stessa.

Art.13 La vigilanza per il rispetto del presente regolamento e sull'applicazione della legge all'interno dell'azienda sarà affidata sia al concessionario che al direttore tecnico che ad un eventuale capo caccia di giornata nominato dal concessionario. che a delle Guardie Giurate. In caso in cui si renda necessario, gli organismi dell'azienda chiederanno come previsto dalla legge l'intervento del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie Municipali, Urbane e Campestri, dei Barracelli, a tutte queste figure è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito dell'azienda durante l’ esercizio delle loro funzioni .

Art.14 Per tutto ciò che non è completato nel regolamento, si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali.

Azienda Agri Turistico Venatoria Pirastreddu Gulunie

Codice Aziendale AATV nu 24.

Sede: via San Francesco, 67, 08028 Orosei (Nu)

P.iva. 01259119160, cod rea 87134

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Titolare: Atzeni Prospero

Telefono: 3389875901

 Direttore Tecnico: Geom. Salvatore Vardeu

Telefono: 3400713434