AZIENDA AGRI TURISTICO VENATORIA NU24
PIRASTREDDU-GULUNIE
OFFERTA
Cessione quota
venatoria annuale per selvaggina naturale stanziale e quella di passo
max 21 Q.
Vedi regolamento aziendale
Cessione quota per selvaggina naturale e di passo max 21 Q.
Quota per cacciatore per la caccia al cinghiale per tutto il periodo stabilito dal calendario venatorio regionale € 10,00 a cacciatore si informa che detta attività si svolgerà a gruppo unico al interno dei 420 ettari con un minimo di 10 partecipanti
Il rapporto territorio cacciatore non dovrà superare i massimali previsti per legge
REGOLAMENTO
Art.1 Nell'ambito dell'azienda agrituristico venatoria. A.A.T.V. Gulunie- Pirastreddu sarà consentita esclusivamente l'attività' venatoria controllata e a pagamento ai sensi e con le modalità previste dal presente regolamento aziendale (Art.36, comma 1 della L. R. N° 23 del 1998).
Art.2 Durante l’ esercizio venatorio nell’ ambito della A.A.T.V. (escluso il territorio interessato dalla ZAC PB è consentito a tutti i cacciatori ospiti, anche non muniti di Tesserino Regionale RAS a partire dal 1 luglio al 1 aprile successivo, tutti i giorni, sia feriali che festivi , il prelievo senza limitazione di numero, di esemplari di fauna selvatica esclusivamente allevata ed immessa appartenenti soltanto alle seguenti specie (art. 36 L.R. n° 23 del 1998).
Art.3 Durante l’ esercizio venatorio nell’ ambito della A.A.T.V. è consentito esclusivamente ai cacciatori ospiti e affiliati muniti di regolare Autorizzazione all’ esercizio dell’ attività venatoria in Sardegna , nei giorni, nei tempi e con le modalità (numero dei capi) previste annualmente dal calendario venatorio regionale Sardo , con il pagamento di una quota/tessera di ingresso e di accompagnamento, il prelievo di esemplari di fauna selvatica naturale ; appartenenti esclusivamente alle seguenti specie ( art. 36, LR. N. 23/98 ) ( senza il pagamento dei capi di selvaggine ancheper gli uccelli di passo).
Si precisa che per gli abbattimenti degli uccelli di passo e la selvaggina stanziale non sarà applicato nessun emolumento in quanto selvaggina “naturale” attività come da calendario venatorio.
Art.4 E' vietato il prelievo venatorio delle specie di mammiferi e di uccelli non compresi nell'elenco dei precedenti articoli, oltre che di quelle comprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della Legge Reg. n° 23 del 1998.
Art.5 E’ consentita l'attività di addestramento e allenamento cani anche con sparo nella ZAC PB , istituita all'interno dell'Azienda , tutti i giorni dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno , così come previsto dal comma 2, art. 36 della L.R. 23/98 e della direttiva dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente allegata alla deliberazione della D.R. n. 21/60 del16-07-2003, Previa comunicazione
Art.6 L'attività venatoria all'interno dell'azienda è consentita con fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico con caricatore contenenti non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. Durante le battute di caccia al cinghiale, è fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori di indossare gli appositi gilet colorati ad alta visibilità.
Art.7 I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art.8 Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art.9 Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite della licenza di porto di fucile per uso di caccia e dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della legge regionale N° 23 del 98.
36-37-45-48- L.R. 23/1998 ). ( l’ingresso come da calendario venatorio alla selvaggina naturale stanziale selvatica ,è consentito ai possessori di quote e/o tessere oppure con la tessera giornaliera.
Art.10 Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la battuta alla volpe e al cinghiale.
- vedi modifiche ART 36 della L.R. 23/98).
Art.11 Per esercitare attività venatoria all'interno dell'azienda il cacciatore deve avere i seguenti requisiti:
Art.12 I cacciatori singoli o a gruppi non potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'azienda se non accompagnati da persone esperte dell'azienda stessa.
Art.13 La vigilanza per il rispetto del presente regolamento e sull'applicazione della legge all'interno dell'azienda sarà affidata sia al concessionario che al direttore tecnico che ad un eventuale capo caccia di giornata nominato dal concessionario. che a delle Guardie Giurate. In caso in cui si renda necessario, gli organismi dell'azienda chiederanno come previsto dalla legge l'intervento del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie Municipali, Urbane e Campestri, dei Barracelli, a tutte queste figure è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito dell'azienda durante l’ esercizio delle loro funzioni .
Art.14 Per tutto ciò che non è completato nel regolamento, si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali.
Azienda Agri Turistico Venatoria Pirastreddu Gulunie
Codice Aziendale AATV nu 24.
Sede: via San Francesco, 67, 08028 Orosei (Nu)
P.iva. 01259119160, cod rea 87134
Titolare: Atzeni Prospero
Telefono: 3389875901
Direttore Tecnico: Geom. Salvatore Vardeu
Telefono: 3400713434